21/03/2020: Le ordinanze regionali in Lombardia e Piemonte

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Nel pomeriggio di ieri, elaborate in sinergia tra le due regioni, arrivano le ordinanze dei Governatori della Lombardia e del Piemonte.

L’ordinanza della Regione Lombardia, in vigore dal 22 marzo fino al 15 aprile, salvo variazioni dovute all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, impone nuove limitazioni regionali che si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo:

  • sanzioni fino a 5 mila euro per chi non rispetta il divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici;
  • monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro;
  • sospensione dell’attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • sospensione dell’attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
  • sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
  • sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
  • sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
  • chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
  • chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
  • fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
  • chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
  • divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni;
  • sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E’ consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  • divieto di spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
  • divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.

Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma dove sia in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro.
Per il trasporto pubblico locale valgono sempre le prescrizioni sul distanziamento degli utenti già previste dalle ordinanze regionali in vigore.
sindaci potranno rafforzare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle singole condizioni del territorio.
Leggi l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020

Il provvedimento della Regione Piemonte, con decorrenza immediata, dal 21 marzo fino al 3 aprile, per il Piemonte prevede tra le misure principali:

  • la stretta sui mercati, che saranno possibili solo dove i sindaci potranno garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento, anche grazie all’utilizzo di transenne e sempre con il presidio costante dei vigili urbani;
  • l’accesso agli esercizi commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
  • la chiusura degli uffici pubblici e degli studi professionali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili (oltre alla possibilità di attuare lo smart working);
  • lo stop agli spostamenti verso le seconde case;
  • il divieto di sosta e assembramento davanti ai distributori automatici “h24”;
  • il blocco delle slot machine e la disattivazione monitor e televisori da parte degli esercenti;
  • restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai (dove dovrà essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro);
  • dove possibile, dovrà effettuarsi la rilevazione sistematica della temperatura corporea presso i supermercati, le farmacie e i luoghi di lavoro;
  • viene disposto il fermo dell’attività nei cantieri, ad eccezione di quelli di interesse strategico;
  • il divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici.

Leggi il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n-34 del 21/03/2020