DPCM 11 marzo 2020: l’Italia si ferma

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Per far fronte all’emergenza derivata dalla diffusione del virus Covid-19, a partire dalla fine di febbraio, il Governo Italiano ha emanato i successivi Decreti: DPCM 23 febbraio 2020; DPCM 25 febbraio 2020; DPCM 1 marzo 2020; DPCM 4 marzo 2020; DPCM 8 marzo 2020; DPCM 9 marzo 2020; DPCM 11 marzo 2020.
L’ultimo Decreto, dell’11 marzo 2020, introduce importanti restrizioni per tutta l’Italia, con la sospensione di una serie di attività, fino al 25 marzo. La sospensione, salvo ulteriori prescrizioni, riguarda:

  • le attività commerciali, ad eccezione di quelle relative a prodotti alimentari e di prima necessità (di cui all’allegato 1 del DPCM);
  • i servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc. (di cui all’allegato 2);
  • le attività connesse alla ristorazione (bar, ristoranti, pub), ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Per le ulteriori attività degli uffici, pubblici e privati, delle imprese e dei professionisti, si rimanda:

  • quanto più possibile, al lavoro agile, ricorrendo al lavoro da casa – il cosiddetto “smart working” – per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; all’incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; alla sospensione delle attività in reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • per le unità che, invece, rimangono operative, si prescrive l’assunzione di protocolli di sicurezza anti – contagio, l’adozione di strumenti di protezione individuale; operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • in particolare, per le attività produttive, si raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

Restano sospese fino al 3 aprile 2020, secondo il precedente DPCM 9 marzo 2020:

  • tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico;
  • ogni attività convegnistica o congressuale e tutti i tipi di corsi di formazione, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  • le riunioni degli organi collegiali, prevedendo, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, e comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ed evitando assembramenti;
  • le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.